L’INPS, con messaggio n. 4034/2021, fornisce le prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dal Decreto-Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco e Lavoro) in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate nel dettaglio le innovazioni apportate dal richiamato decreto-legge.

Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”

Il decreto-legge n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga che può essere richiesto nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Per datori di lavoro che ricorrono alle nuove misure di sostegno resta precluso – per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto – l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e restano – altresì – sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966.

Per le nuove misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti, inoltre, non possono essere autorizzati trattamenti di cui all’articolo 8 del D.L. n. 41/2021 c.d. “decreto Sostegni” per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto-legge n. 146/2021.

Le 13 settimane trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).

Per quanto riguarda i trattamenti di CIGD, potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).

La procedura INPS di trasmissione delle domande è già disponibile e le stesse possono essere inviate a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Per gli ulteriori dettagli relativi alle indicazioni in merito alla modalità e termini di trasmissione delle domande si rinvia alla lettura del messaggio INPS in commento.

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