L’ABI, con lettera circolare del 9 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000686, che è possibile scaricare sul nostro sito nella versione integrale, ha fornito alle banche un’informativa per l’immediata applicazione del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, cd decreto liquidità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94.

Gli argomenti evidenziati in questa circolare riguardano:

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE (s.p.a. del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti,  specializzata nel settore assicurativo-finanziario) concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

I beneficiari delle garanzie della SACE sono le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l’impresa beneficiaria non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà e non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate.

Tipologia della garanzia – La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Finanziamenti ammissibili – Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

Procedura per l’accesso alla garanzia – È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro mentre  per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle predette soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato – In questa particolare situazione di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19 per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari, è ammessa la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell’intermediario sia per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.

Fondo centrale di garanzia PMI – Il Decreto Liquidità ha apportato delle modifiche anche al Fondo centrale di garanzia PMI, rispetto a quanto già disposto con il DL Cura Italia, tra cui:

Con riserva di ulteriori approfondimenti

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