Lo scorso 4 luglio Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo contenente modifiche al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (allegato 1).
Come esplicitato nelle premesse dell’accordo, le modifiche si sono rese necessarie a causa delle note vicende che hanno interessato il CNEL che sta tuttora attraversando una fase di ridefinizione dei suoi compiti istituzionali.
Si è così convenuto di attribuire all’Inps le funzioni di raccolta del dato delle elezioni delle RSU e della sua ponderazione con il dato degli iscritti, che già viene raccolto dall’Istituto (cfr. punto1).
Con l’occasione della definizione di questa modifica sono state, altresì, concordate una serie di integrazioni/modifiche, di natura eminentemente tecnico/procedurale, per cercare di rendere il più ordinata e fluida possibile l’operazione di raccolta dei voti delle elezioni delle RSU.
Anzitutto è stato stabilito che la raccolta del dato relativo ai voti delle RSU avverrà, ogni anno, non più fino alla data del 31 luglio ma fino al 10 dicembre (cfr. punto2).
Dunque si prenderanno in considerazione i dati delle elezioni svoltesi dal 10 dicembre dell’anno in corso fino al 10 dicembre del terzo anno antecedente, stante la durata triennale delle RSU.
I verbali delle elezioni delle RSU dovranno essere inviati al Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, entro il 20 gennaio dell’anno successivo in modo che possano essere tempestivamente svolte tutte le eventuali procedure di verifica in ordine alla validità del procedimento di elezione. Il Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro ha comunque tempo fino al 31 gennaio per elaborare il dato, in modo che, entro quella data, potrà procedere all’invio, tramite pec, a tutte le organizzazioni sindacali interessate del risultato finale della raccolta del dato elettorale.
Decorsi 10 giorni di calendario da questo invio, Il Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro inoltra i dati all’Inps, tramite un apposito programma informatico che sarà messo a disposizione dal Ministero del Lavoro (cfr. punto 2).
Essendo stato previsto, a favore delle organizzazioni sindacali interessate a livello territoriale, un termine per effettuare le verifiche, si ritiene che, una volta inviato all’Inps, il dato elettorale debba ritenersi definitivo e non più contestabile.
Al punto 9 dell’accordo, si stabilisce, poi, che i Comitati dei Garanti raccoglieranno anche i verbali delle RSU provenienti da aziende che, pur non essendo formalmente associate a Confindustria, hanno ottemperato alla trasmissione del dato delle deleghe sindacali attraverso l’Uniemens: sarà onere delle stesse organizzazioni sindacali interessate fornire la dimostrazione del rispetto di tale condizione.
Infine, sempre con riguardo al conteggio dei voti delle RSU è stato stabilito che, nel caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse ovvero di parità delle preferenze di ciascuno dei due candidati, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero complessivo delle preferenze risulti uguale, il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l’ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano; infine, a parità di anzianità, secondo l’ordine di presenza nella lista (cfr. punto 14).
Col termine “anzianità” deve essere intesa prioritariamente quella di servizio presso l’unità produttiva per la quale si svolgono le elezioni.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta del dato degli iscritti, si prevede che le Organizzazioni Sindacali avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla data di invio della comunicazione da parte dell’INPS, per segnalare eventuali correzioni da apportare (cfr. punto 3).
Le Assistal per le aziende a lei associate e/o le associazioni territoriali di Confindustria ben potranno intervenire e collaborare per effettuare ogni eventuale verifica del dato degli iscritti presso le singole aziende associate: ossia nel caso una singola organizzazione sindacale lamenti che non sono state puntualmente conteggiate le “tessere” che ad essa risultano in singole imprese, l’associazione ben potrà fare da “tramite” nell’interlocuzione tra impresa e singola organizzazione sindacale.
E’ stato inoltre concordato che la raccolta delle deleghe, relativa all’anno in corso, deve intendersi conclusa con l’invio dell’Uniemens relativo al mese di dicembre di ogni anno.
E’ stato poi concordato che l’INPS dovrà effettuare l’operazione di ponderazione del dato elettorale e di quello associativo entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello della raccolta (cfr. punto 4).
L’Istituto dovrà, successivamente comunicare, entro la fine del mese di maggio, tramite Pec, il risultato di questa ponderazione a ciascuna organizzazione firmataria o aderente al Testo unico (cfr. punto 5).
Le stesse organizzazioni sindacali, firmatarie o aderenti al T.U. sulla rappresentanza 10 gennaio 2014 avranno tempo, entro il mese di giugno, per comunicare eventuali osservazioni al Comitato di gestione (cfr. punto 6).
Il “Comitato di gestione” (cfr. punto 7) è una delle innovazioni che sono state concordate per tenere luogo, in parte, allo svolgimento delle attività che il Testo Unico aveva originariamente affidate al CNEL.
Il Comitato sarà presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e composto da due componenti designati da Confindustria e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che raggiungano la soglia del 5% della rappresentanza, sulla base dell’ultimo dato certificato, in almeno
cinque contratti nazionali, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria (cosi come inizialmente individuati nell’allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e, ora, nel messaggio n. 3142 del 28 luglio 2017 – cfr. allegati dal 2 a 4).
Tra questi cinque contratti, almeno tre devono essere tra i primi dieci contratti individuati per platea di lavoratori interessati, ossia per numero di lavoratori che vedono regolato il loro rapporto da quel contratto collettivo.
Al Comitato è affidata la proclamazione del risultato annuale della misurazione e certificazione della rappresentanza per ogni singolo ccnl censito (cfr. punto 8).
Il Comitato opera senza oneri economici e si dovrà dotare di un apposito regolamento interno, che dovrà anche disciplinare le procedure utili per permettere ad ogni organizzazione sindacale aderente interessata di presentare istanze al Comitato stesso aventi ad oggetto i risultati della
ponderazione.
In fase di prima applicazione e in via sperimentale, in attesa della prima vera e propria certificazione del dato sulla rappresentanza, che avverrà nel corso dell’anno 2019, è stato convenuto che il dato degli iscritti, raccolto in relazione all’anno 2017, e il dato dei voti delle elezioni delle RSU, relativo al triennio 10 dicembre 2017 / 10 dicembre 2014, verranno utilizzati ed elaborati nel corso del 2018 per verificare le problematiche applicative dell’accordo, e costituiranno dati di riferimento per la futura implementazione dell’accordo (cfr. punto 10).
In via meramente transitoria, ed al solo scopo di consentire la prima vera e propria certificazione del dato ponderato sulla rappresentanza (calcolato sia in base al dato degli iscritti raccolto nel 2018 che al dato delle elezioni delle RSU validamente in carica al 10 dicembre 2018 e per il triennio antecedente), è stato convenuto che parteciperanno alla prima sessione di lavori del Comitato di gestione, che si svolgerà nel 2019, le organizzazioni sindacali che avranno raggiunto il 5% dei voti nelle elezioni R.S.U. su base nazionale in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra quelli che risultano tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria (cfr. punto 11).
Una volta effettuata la prima certificazione si applicherà il criterio definitivo stabilito al punto 7 dell’accordo.
In sostanza, e in via meramente transitoria, per la prima attuazione della certificazione della rappresentanza, parteciperanno al Comitato di gestione solo le organizzazioni sindacali “selezionate” in base al dato dei voti.
Dalla successiva tornata, al Comitato di gestione parteciperanno le organizzazioni sindacali selezionate in base al dato ponderato tra voti e iscritti.
Sempre al fine di attribuire una effettiva affidabilità alla procedura di certificazione della rappresentanza, è stato convenuto che il Comitato potrà procedere alla certificazione solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultino avere alla proprie dipendenze almeno la metà dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro (cfr. punto 12).
Il numero complessivo dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro viene determinato sulla base delle informazioni fornite dall’Inps, relativamente alla media annuale dei lavoratori risultante nell’anno antecedente.
Ove la certificazione fosse effettuata, il Comitato di Gestione provvederà ad informarne tutte le organizzazioni sindacali interessate.
E’ stato infine convenuto che, per un ordinato svolgimento delle operazioni di raccolta dei dati, dall’anno 2017, le adesioni al Testo Unico sulla rappresentanza, per essere utilmente prese in considerazione ai fini della misurazione relativa all’anno in corso, dovranno pervenire a Confindustria entro il mese di settembre (cfr. punto 13).
Accordo di modifiche al TU Rappresentanza 4.07.2017
INPS – Messaggio n. 3142 del 28-07-2017