Con il principio di diritto n. 3 dell’8 ottobre 2018 (allegato) l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” per smartphone è assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto.
Pertanto ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto sarà così disciplinato:
- Ai fini IRPEF, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avverrà alle condizioni di cui all’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, (ticket elettronici defiscalizzati fino a € 7,00 cartacei fino a € 5,29)
- Ai fini IRES, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
- Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016 che la scrivente si riserva di valutare, si renderanno applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633.