L’Agenzia delle Entrate con l’interpello 550/2020 (allegato) conferma che la tassazione agevolata (e la conseguente eventuale conversione in welfare) del premio di risultato regolamentato dall’articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015 è possibile solo se:
- al momento in cui viene stipulato l’accordo i parametri che devono essere incrementali rispetto al periodo congruo di riferimento sono ancora incerti nel loro valore in quanto suscettibili di variabilità;
- alla fine del periodo di riferimento sono raggiunti gli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio.