Con la Risoluzione n. 67 del 9 giugno 2017 (allegata) l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in cui il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 182 – 190, legge 28 dicembre 2015 n. 208, abbia comunque riconosciuto al lavoratore le predette agevolazioni.
In detto caso sarà il lavoratore – contribuente – a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tali agevolazioni si sostanziano nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme percepite e nella detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit ( ad esempio opere o servizi in natura), nel limite di euro 2.000 (elevabile a euro 2.500 in casi particolari).
Le misure di favore in argomento non sono riconosciute se non sussistono i requisiti previsti dalla norma (ad esempio se nel 2015 il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro).
Al riguardo l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, è stato chiarito che, nel caso in cui il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato è da assoggettare a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.