Appalti Pubblici – Atto di segnalazione ANAC 1/2015 a governo e parlamento su verifiche antimafia
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento del 21 gennaio 2015, n. 1 formula alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia che le stazioni appaltanti devono effettuare obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White list), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
Secondo l’ANAC si pone, infatti, la necessità di chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco da parte delle stazioni appaltanti, ma dall’altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco, ciò tenuto anche conto del fatto che l’art. 2, comma 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013disciplina la citata iscrizione in termini volontari.
In assenza di una indicazione esplicita, secondo l’ANAC sarebbe opportuno valutare se modificare il citato DPCM 18 aprile 2013 nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di fornitori, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, dell’art. 29, del citato D.L. 90/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, L. 190/2012 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese impegnati in settori a rischio (di cui all’art. 1, comma 53, l. 190/2012).
In allegato l’atto di segnalazione ANAC
Scarica Allegati |