La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) al comma 632, dell’art. 1 , ha stabilito che a fini della determinazione del fringe benefit degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25 per cento dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30 per cento in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.
La percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021 in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.
La percentuale si attesta poi al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/km.

E’ confermata l’applicazione della disciplina precedente per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

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