Facciamo seguito a nostre precedenti comunicazioni per ricordare che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione), che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento su apparecchiature contenenti gas fluorurati, dovranno utilizzare la nuova Banca dati FGAS, istituita dal DPR 146/2018, per comunicare i dati relativi ai suddetti interventi.
La comunicazione andrà effettuata, esclusivamente per via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. dallo smantellamento delle apparecchiature.
Le apparecchiature in parola sono le seguenti, a prescindere dalla quantità di FGAS in essa contenute:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici
Le imprese che potranno operare sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificazione per cui non è richiesta alcuna iscrizione aggiuntiva.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, devono versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.
I dati, che potranno essere comunicati con inserimento diretto nel sistema oppure attraverso il caricamento massivo con file in formato Excel o XML, sono:
- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di Fgas presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di Fgas installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
- quantità e tipologia di Fgas recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati e gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.
La Banca Dati, che è raggiungibile dal sito https://bancadati.fgas.it, è attiva dal 3 giugno esclusivamente per i venditori che dovranno cominciare a comunicare le vendite dal prossimo 25 luglio.
Con successiva comunicazione vi informeremo circa la data di attivazione della Banca dati per le imprese impiantistiche.