Trasmettiamo le FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica e pubblicate sul sito di Enea in merito al Decreto MiTE 14 febbraio 2022 recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.

Come noto, il provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo venerdì 15 aprile, aggiorna i massimali dei prezzi di materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali.

Di seguito, le domande alle quali il MiTE ha dato risposta:

  1. Per gli interventi energetici, l’asseverazione della congruità dei costi rispetto a quanto
    previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022
    (“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni,
    nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”; c.d. “DM costi massimi”) deve essere
    rilasciata nei soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di
    cui all’articolo 112, comma 1, del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge
    17/2020, o anche nei casi di fruizione diretta?
  2. I costi indicati in Allegato A al DM costi massimi sono riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute? Qualora siano riferiti ai soli costi della fornitura dei beni, ci si riferisce al singolo bene indicato in tabella o all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento indicato in tabella?
  3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
  4. In mancanza di una voce di costo nel prezzario, è possibile per il tecnico abilitato presentare il “nuovo prezzo”?
  5. Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi?
  6. Nell’ambito dell’Ecobonus, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’Allegato A al DM costi massimi? Tale verifica è necessaria anche per gli interventi i cui beni sono ricompresi nell’Allegato A e la cui spesa complessiva è inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera?

FAQ_DM_Costi_massimi_14022022

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