Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” che introduce ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori.

In particolare, l’art. 26 prevede per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali aggiornati.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico del procedimento abbia emesso il   certificato   di   pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il  1°  gennaio 2022 e il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, entro trenta giorni dalla medesima data può essere emesso un certificato di  pagamento straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto  relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, i prezzari devono essere aggiornati dalle Regioni o, in caso di inadempienza, dalle articolazioni territoriali del MIMS. L’aggiornamento infrannuale deve avvenire entro il 31 luglio 2022 ed i prezzari aggiornati saranno validi fino al 31 dicembre 2022 con la possibilità di essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara che siano stati approvati entro questa data.

Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% i prezzari approvati e aggiornati al 31 dicembre 2021.

Questo incremento ha tuttavia natura provvisoria perché, secondo quanto disposto al comma 3, qualora dall’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti nell’anno 2022 una variazione inferiore o superiore al 20% applicata sui prezzari approvati al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti provvedono al conguaglio in aumento o in difetto degli importi riconosciuti.

In conseguenza di tali nuove disposizioni, il provvedimento abroga le precedenti misure del decreto-legge 17/2022, convertito nella Legge 17/2022, che prevedeva per il primo semestre 2022 l’estensione della procedura straordinaria della compensazione con l’alea dell’8% e faceva riferimento ad un nuovo decreto del MIMS che entro settembre 2022 avrebbe dovuto determinare le variazioni percentuali di aumento sulla base di elaborazioni effettuate dall’ISTAT.

Il comma 8 contiene specifiche disposizioni per gli accordi quadro di lavori. In particolare, per gli accordi aggiudicati ovvero efficaci alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, le stazioni appaltanti devono utilizzare i prezzari aggiornati di cui sopra, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo.

Analoghe disposizioni si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data del 18 maggio 2022.

Per quanto concerne i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS, in essere al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

L’articolo 27 del provvedimento contiene infine specifiche disposizioni in materia di concessioni di lavori.

In particolare, la norma prevede che i concessionari autostradali e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50

Condividi l'articolo