Gli aiuti previsti dal decreto sostegni-bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti, anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. Lo chiarisce l’Anac nella Delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 esprimendosi su una richiesta di parere di un Istituto di valenza nazionale.

L’istruttoria Anac

L’Istituto ha riferito che, nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici, l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione in base al decreto sostegni bis, convertito in legge nel luglio 2021, concepito proprio per mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo. L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato. Quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso.

Le considerazioni sul collaudo definitivo

L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo. Queste considerazioni, rileva l’Anac, possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.

DELIBERA ANAC N. 63 dell’8 febbraio 2022

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