Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari in materia per segnalare che lo scorso 17 ottobre Fismic e Ugl-metalmeccanici hanno formalmente aderito al CCNL 26 novembre 2016 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
A Fismic e Ugl Metalmeccanici deve essere riconosciuto il diritto al versamento dei contributi sindacali, secondo quanto previsto dall’art. 7, Sezione seconda del CCNL e a presentare le liste elettorali per la elezione della RSU senza procedere alla raccolta delle firme dei lavoratori in applicazione del punto 4. lett. a), Parte seconda Sezione terza del TU 10 gennaio 2014; sono altresì confermati i diritti e le agibilità della RSU per i componenti di derivazione Fismic ovvero UGL Metalmeccanici.
Diversamente, alle medesime organizzazioni, non devono essere riconosciuti i diritti che il Testo Unico 10 gennaio 2014 (punto 4., Parte seconda, Sezione seconda) riserva alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il CCNL, ed, in particolare:
- diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite di cui all’art. 20, l. n. 300/1970;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, L. n. 300/1970;
- diritto di affissione di cui all’art. 25 L. n. 300/1970.
Infine, solo nel caso in cui nell’azienda si applichino accordi “di secondo livello” stipulati anche dall’organizzazione sindacale Fismic ovvero UGL Metalmeccanici, è riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 30[1] L. n. 300/70 per i componenti degli organi direttivi delle strutture provinciali e nazionali delle medesime organizzazioni, secondo le modalità e nella misura di 24 ore per ciascun trimestre come definito dal CCNL all’art. 5, Sezione Seconda.
[1] Infatti, tra le agibilità e i diritti sindacali che, in base al T.U. 10 gennaio 2014, sono stati trasferiti alle RSU e, per quota parte, alle organizzazioni stipulanti il CCNL, non rientra l’art. 30 di cui al Titolo IV dello Statuto dei lavoratori che attribuisce il diritto a fruire dei permessi retribuiti per i dirigenti provinciali e nazionali alle “associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”. Per il legislatore, dunque, ha rilievo la sottoscrizione, da parte di una organizzazione sindacale, dell’accordo aziendale applicato nell’unità produttiva.