Facciamo seguito alle precedenti circolari di illustrazione delle nuove previsioni contrattuali di cui in oggetto per ricordare che, scaduto il primo biennio di applicazione, i lavoratori che non sono stati coinvolti, entro la fine del 2018, in iniziative di formazione continua programmate dall’azienda potranno attivarsi per esercitare il diritto individuale alla formazione continua nel corso del 2019 fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite[1].
In questo caso, le ore previste dal corso di formazione scelto dal lavoratore sono per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico del lavoratore; in pratica, qualora il lavoratore chieda di partecipare ad un’iniziativa formativa della durata ad esempio di 15 ore, 10 ore saranno a carico azienda e 5 ore a carico del lavoratore.
A seconda dell’organizzazione del corso, le ore a carico del lavoratore potranno essere di tempo libero, per la parte svolta al di fuori dell’orario di lavoro, ovvero coperte con l’utilizzo di un PAR o altre soluzioni concordate individualmente per la parte coincidente con l’orario di lavoro.
I corsi di formazione a cui il lavoratore può chiedere di partecipare sono, in via prioritaria, quelli di cui l’azienda, anche d’intesa con la RSU, ha dato informazione; in assenza di questa attività di orientamento, il lavoratore potrà esercitare il diritto chiedendo di partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione o all’aggiornamento di competenze trasversali, digitali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.
A garanzia della qualità dell’offerta formativa, la norma contrattuale individua i soggetti formatori che possono organizzare tali corsi[2] tra i quali è ricompresa, in via esplicita, anche l’azienda.
Per poter esercitare il diritto soggettivo alla formazione il lavoratore dovrà fare richiesta scritta all’azienda entro 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare producendo la documentazione a supporto della domanda.
Qualora le iniziative formative scelte dal lavoratore prevedano un costo di frequenza, l’azienda anche integrando risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi l’onere della spesa fino ad un massimo di 300 euro; tale importo non è riproporzionabile in base alla durata del corso.
L’azienda effettuerà il pagamento direttamente al soggetto erogatore del corso di formazione beneficiando, in tal modo, del trattamento fiscale di vantaggio previsto in materia.
Nel caso in cui il lavoratore non si attivi per esercitare il diritto alla formazione continua le ore eventualmente non fruite decadranno e non si darà luogo al cumulo con le ore del successivo triennio 2020-2022.
Diversamente, qualora le ore di formazione richieste dal lavoratore non siano state fruite per ragioni tecnico-organizzative o per il superamento della percentuale massima di assenza complessiva, queste saranno cumulabili con le ore di competenza del triennio successivo.
[1]Nel caso in cui il lavoratore sia stato coinvolto dall’azienda in misura parziale rispetto alle 24 ore pro-capite previste lo stesso potrà esercitare il diritto alla formazione continua per le ore rimanenti fermo restando la partecipazione a suo carico nella misura di 1/3 delle medesime ore.
[2] In particolare, sono espressamente previsti: gli enti di cui all’art. 1 legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro; gli enti accreditati secondo le normative regionali per la formazione continua; gli enti in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative; Università pubbliche o private riconosciute, Istituti tecnici autorizzati a rilasciare titoli di istruzione secondaria superiore; l’azienda.