Com’è noto, ai sensi dell’articolo 2, Sezione terza, il CCNL 26 novembre 2016, a decorrere dallo scorso 1° gennaio, è entrato in regime di ultrattività e, pertanto, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle rispettive norme contrattuali.

In particolare, continuano ad essere in vigore tutti gli istituti disciplinati dal medesimo CCNL secondo modalità e criteri ivi stabiliti come, ad esempio, la previdenza complementare di cui all’art. 15, Sezione quarta, titolo IV, l’assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 16, Sezione quarta, titolo IV, il welfare di cui all’art. 17, Sezione quarta, titolo IV, la formazione continua di cui all’art. 7, Sezione quarta, titolo VI, ecc..

Per l’illustrazione delle innovazioni introdotte dal CCNL 26 novembre 2016 si rimanda alle nostre circolari in materia.

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