L’Inps con il messaggio n. 99 del 11 gennaio 2017 ha dettato istruzioni sulla cessazioni dal 1° gennaio 2017 della indennità di mobilità e del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia come disposto dall’art. 2, comma 71, legge 28 giugno 2012 n. 92. Conseguentemente viene meno l’obbligo del versamento della relativa contribuzione a finanziamento e possono essere recuperate le somme versate a titolo di contributo di ingresso alla mobilità.
Con la medesima disposizione cessa la possibilità, dal 1° gennaio 2017, di iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità e sono abrogate le disposizioni che prevedevano incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle predette liste.