La Legge 27 aprile 2022, n. 34 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicata sulla GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022 ed entrata in vigore oggi, 29 aprile 2022, prevede la possibilità di una quarta cessione.

In particolare, il nuovo art. 29-bis prevede che alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Infine il provvedimento proroga il termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA.

Per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del D.L.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni entro il 15 ottobre 2022.

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