Informiamo che l’Inps ha emanato un primo messaggio attraverso il quale, anticipando una imminente circolare, svolge alcune prime riflessioni sul recente decreto che regole le causali e le condizioni per la concessione della CIGO.
Il messaggio (n. 2908 del 1 luglio 2016), nel fornire le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria, evidenzia, tra l’altro, i seguenti aspetti:
1. la competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
2. l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
3. l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
4. la facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Nel merito, l’Istituto ricorda che le richieste di proroga della domanda originaria sono considerate come nuove domande, e quindi devono essere accompagnate dalla relazione tecnica dettagliata.
Sempre con riferimento ad aspetti di merito, l’Inps anticipa che la prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della CIGO (in particolare, con riferimento alle prospettive di ripresa) può essere data anche – ma non solo – attraverso l’acquisizione di ordini. In questo senso, deve ritenersi che il carattere esemplificativo della locuzione possa far ritenere valida anche la presentazione di preventivi, a legittimare – appunto – la serietà della prospettiva di ripresa.
Opportunamente, il messaggio anticipa alcuni allegati che possono costituire un modello (non vincolante) per l’individuazione delle modalità attraverso le quali elaborare la relazione tecnica richiesta dal decreto, a supporto della valutazione di adeguatezza e sufficienza delle indicazioni a fondamento della richiesta di CIGO. La relazione tecnica dettagliata costituisce una novità, nel panorama della CIGO, intesa ad ovviare al venir meno delle commissioni provinciali e a dare garanzia di uniformità di giudizio sul territorio.
Da ultimo, il messaggio evidenzia che i nuovi criteri si applicano alle domande presentate a decorrere dal 29 giugno 2016 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale).
Ovviamente non mancheremo di fornire ulteriori dettagli una volta emanata l’annunciata circolare dell’Istituto.