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Cigs in caso di cessazione dell’attività

Con il Decreto Legge 109/2018 (c.d. Genova) all’articolo 44 è stato prevista la reintroduzione della CIGS in occasione della cessazione di attività.

Tre sono le condizioni, alternative tra loro, per accedere a detto strumento :

  • devono sussistere delle concrete prospettive di cessione dell’azienda, con il conseguente piano di riassorbimento del personale;
  • in presenza di un piano di reindustrializzazione, che potrà essere presentato dalla medesima azienda richiedente, dall’eventuale impresa terza cessionaria o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico;
  • il coinvolgimento dei lavoratori in esubero in specifici percorsi di politica attiva del lavoro, presentati dalla Regione/i in cui abbia sede l’impresa cessata.

Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla materia con la circolare n. 15/18 del 4 ottobre 2018 (allegata) fornendo indicazioni operative per attivare la CIGS.

Pertanto, dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020 le imprese che hanno cessato in tutto o in parte la propria attività (senza aver ancora completato le procedure di licenziamento) e quelle che siano in procinto di cessarla, potranno accedere alla Cigs per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi e in deroga alle regole in materia di durata della prestazione previste dagli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148/2015.

Si rimanda alla circolare per ogni approfondimento.

 Ministero del Lavoro circolare n. 15 del 04-10- 2018

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