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Conduzione generatori di vapore

Il personale addetto alla conduzione dei generatori di vapore deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato, previo superamento di un esame, dal competente Ispettorato territoriale del lavoro.

Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età e tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data del 30 settembre 2020, data di pubblicazione del Decreto n. 94 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2020 che sostituisce ed abroga il precedente Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974.

Pertanto tutti i patentini di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore si intendono rinnovati automaticamente fino al compimento dei 70 anni e non necessitano del rinnovo quinquennale.

Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II al Decreto 94 del 7 agosto 2020.

Per informazioni in merito ai corsi vi invitiamo a contattare l’area formazione, all’indirizzo formazione@assital.it

I certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:

1. il certificato di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

2. il certificato di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;

3. il certificato di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;

4. il certificato di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.

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