L’accisa agevolata riservata al gas naturale impiegato nella cogenerazione secondo la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera AEEG n. 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri, è stata costantemente prorogata negli anni in attesa che venisse emanato il decreto interministeriale previsto dal Dl 16/2012 (convertito in Legge 44/2012) che avrebbe dovuto definire i nuovi coefficienti.
Siccome l’ultima proroga è scaduta lo scorso 31 dicembre 2017, ASSISTAL si è prontamente attivata al fine di colmare il vuoto legislativo e scongiurare l’applicazione dell’aliquota ordinaria di imposta (uso industriale o civile a seconda dell’impiego) ottenendo il mantenimento del trattamento fiscale agevolato vigente fino al 2017.
L’art. 19 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre scorso e in vigore dal 24 ottobre, che disciplina la tassazione dei prodotti energetici impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile prevede:
- A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di produzione combinata » fino a «quinquennio di riferimento» è sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
- All’articolo 3 -bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 è abrogato; b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018».
- All’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b) , le parole «da adottare entro il 30 novembre 2018» sono soppresse.
La suddetta norma proroga quindi fino al 30 novembre 2018 il trattamento fiscale agevolato previsto dal DL 16/2012 e dal 1 dicembre 2018 lo rende strutturale confermando dunque in entrambi i casi l’applicazione del coefficiente 0,22 mc/kWh per il gas naturale impiegato nella cogenerazione.
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DL 119_18 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria