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Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L’articolo 1, comma 134, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti – e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

L’INPS, con circolare n. 1/2022, ha riepilogato le indicazioni relative alla fruizione dei predetti congedi:

  • il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;
  • il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio;
  • il congedo facoltativo del padre, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;
  • devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

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