Con la delibera 374/2022 di venerdì 29 luglio u.s. l’ARERA modifica la modalità di determinazione del prezzo del gas naturale per il mercato tutelato a partire dal 1° ottobre 2022 per tener conto, oltre che “dell’andamento del mercato”, anche “del reale costo di approvvigionamento della materia prima”.

Pertanto, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso CMEM,t, che fa riferimento alle quotazioni presso l’hub TTF (Title Transfer Facility) e che viene aggiornata trimestralmente da ARERA, verrà sostituita da una nuova componente CMEM,m che è fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV “Day-Ahead”, considerato un indice maggiormente rappresentativo del prezzo spot del mercato italiano in quanto caratterizzato da livelli di liquidità più significativi rispetto agli altri.

Pertanto l’Autorità pubblicherà Il livello della componente CMEM,m sul proprio sito internet con cadenza mensile e non più trimestrale, all’inizio del mese successivo al mese di riferimento.

È evidente che il passaggio dalla CMEM,t (ed in particolare dell’elemento PFOR) al PSV avrà una ricaduta positiva sull’indicizzazione della materia prima gas nel meccanismo revisionale dei contratti di Servizi Energetici che fanno riferimento ai prezzi ARERA del gas per il mercato tutelato.

Tuttavia, per i contratti di Servizi Energetici la cui revisione della componente energetica del canone è agganciata ai prezzi medi del gas naturale dell’ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno, permangono gli effetti distorsivi derivanti dagli interventi legislativi sul “taglia-bollette” che, come noto, hanno previsto la riduzione dell’aliquota Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano e la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.

In particolare, la misura di riduzione dell’Iva al 5%, di cui le imprese non beneficiano in quanto soggetti passivi Iva, interviene dal 1° ottobre 2021 nella formula revisionale dei contratti andando a mitigare l’aumento effettivamente subito dalle imprese relativamente al costo della materia prima. A ciò si aggiunge l’aggiornamento dell’aliquota dell’elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2 a cui l’ARERA assegna un valore negativo per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 smc/annui dal 1° aprile 2022.

374-22

Condividi l'articolo