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Contratto di rioccupazione: istruzioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 115/2021, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto per il contratto di rioccupazione disciplinato dall’art. 41 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis).

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all’assunzione di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 150/2015 nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare – per un periodo massimo di sei mesi – dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento (ossia al termine dei sei mesi) le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Non può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove:

  • si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso;
  • qualora l’assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, ad esempio l’apprendistato.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’art. 31 del D.lgs n. 150/2015 (ad eccezione delle condizioni previste dal comma 1, lettera a), ossia l’attuazione di un obbligo preesistente di assunzione e dal comma 1, lettera d) relativamente alle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore);
  • delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (regolarità contributiva DURC, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, applicazione CCNL sottoscritti da OO.SS. rappresentative);
  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • del divieto di licenziamento individuale per g.m.o. e collettivo effettuato nei sei mesi precedenti all’assunzione da parte del datore di lavoro nella medesima unità produttiva;
  • del divieto di procedere a licenziamenti individuali per g.m.o. o collettivi di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nel documento allegato.

Circolare_numero_115_del_02-08-2021

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