Entra in vigore oggi, 22 settembre 2022, la Legge n. 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, che converte con modificazioni il D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Tra le principali disposizioni in materia di energia segnaliamo:

ART. 3 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

La norma dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Si prevede, inoltre, che fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima del 10 agosto, data di entrata in vigore del decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

ART. 4 (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

L’articolo prolunga l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 sia per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW che per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

ART. 5 (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento in deroga all’aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972.

La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 della misura inizialmente introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell’aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 e dall’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all’articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Il comma 2 estende la riduzione di IVA al 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Il comma 3 dispone che ARERA provvede a mantenere per il quarto trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022.

ART. 6 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Il comma 3 riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 per il secondo trimestre.

Più nel dettaglio, riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il comma 4riconosce anche per il terzo trimestre del 2022 il contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale già previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 per il secondo trimestre.

Più nel dettaglio, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il comma 5 precisa le modalità di fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (di cui al successivo articolo 4 del decreto-legge n. 21) chiarendo che, ove l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, detto venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. Si affida all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I commi 6 e7disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d’imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, che sono le medesime previste dagli analoghi contributi riconosciuti per i primi due trimestri.

Ricordiamo che la Legge di conversione del DL n. 73/2022, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, ha eliminato l’applicazione del Regolamento de minimis per i crediti d’imposta energia e gas.

Infine, segnaliamo che in fase di conversione in legge è stata inserita una specifica norma sulle cessioni dei crediti derivanti dai bonus fiscali, tra cui il superbonus. In particolare:

ART. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

La nuova norma, nell’ottica di sbloccare le cessioni dei crediti e dare liquidità al mercato, circoscrive la responsabilità solidale del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave purché siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.

Resta dunque da chiarire se tali condizioni, ossia l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità, ricorrano anche per i lavori in edilizia libera e per quelli di importo inferiore a 10.000 euro per i quali la cessione del credito e lo sconto in fattura al momento non necessitano di visti e asseverazioni.

Condividi l'articolo