Facendo seguito alla notizia del 26 agosto 2022 pubblicata sul sito associativo, si informa che è stata pubblicata in G.U. la Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, c.d. Decreto “Aiuti Bis”.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni in materia di lavoro inserite in fase di conversione del Decreto.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (art. 23 bis)

Fino al 31 dicembre 2022 i lavoratori fragili ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020 (cioè quelli in   possesso   di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di sostegno  al  reddito   in   caso   di   sospensione   o   cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore  non  lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità  agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (articolo 90,commi 1 e 2 D.L. n. 34/2020).

Lo smart working può essere svolto anche utilizzando strumenti informatici del dipendente, se il datore di lavoro non li fornisce.

Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato (art. 25 bis)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2022 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working in assenza della sottoscrizione di accordi individuali, ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020.

Nell’iter di conversione del Decreto non sono state apportate modifiche alle disposizioni inerenti alle misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12) e all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20).

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