È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 la legge n. 8/2020 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il provvedimento, composto da 44 articoli, ha avuto importanti modifiche ed integrazioni durante l’esame parlamentare di conversione in legge. In particolare segnaliamo il nuovo articolo 42-bis che, pur nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevede l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

I consumatori di energia elettrica potranno pertanto associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili purché:

a) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili hanno una potenza complessiva non superiore a 200 kW;

b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;

c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

Entro la fine di marzo l’ARERA dovrà adottare i provvedimenti attuativi necessari e, in particolare, dovrà individuare, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ.

In aggiunta la legge di conversione:

– conferma (art. 2) la nomina entro il 31 marzo dei nuovi vertici dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

proroga (art. 3) al 31 dicembre 2021 i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

proroga (art. 10)  fino al 31 dicembre 2020 il cosiddetto “bonus verde” sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali.

proroga (art. 12) dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 la fine dei regimi di tutela del prezzo vigenti nel mercato dell’energia elettrica e del gas per microimprese e utenti domestici, mentre per le piccole imprese la proroga è limitata al 1° gennaio 2021.

Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’ARERA, dovrà definire “le modalità ed i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”. Con le stesse tempistiche il Ministero, sentita sempre l’ARERA, dovrà fissare i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione all’elenco venditori.

– conferma (art. 36) l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dall’art. 86 del DLgs 81/08 e dal DPR 462/2001), per rendere completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL. La norma prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche e che quest’ultimo corrisponda all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa individuata dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.

– conferma (art. 40) il commissariamento del GSE e la nomina di un commissario ed un vicecommissario che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.

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