E’ stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, la quale prevede come principale novità in materia lavoro il c.d. contratto di espansione.
E’ stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di stipulare, con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero RSU, un contratto di espansione.
Il provvedimento interessa le aziende con più di mille dipendenti e si inserisce in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportino una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze in organico attraverso un loro più razionale impiego prevedendo, nel contempo, l’assunzione di nuove professionalità.
Il contratto di espansione ha natura gestionale e deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di pensionamento anticipato.
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
Il datore di lavoro riconosce ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia con il requisito minimo contributivo di 20 anni oppure pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo consenso in forma scritta degli interessati, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva della NaSpi,, liquidabile anche in un’unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione.
Nel caso in cui il primo accesso sia alla pensione anticipata, il datore deve versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto da contribuzione figurativa dalla Naspi.
L’indennità può essere riconosciuta dal datore di lavoro anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali.
Per i lavoratori che non raggiungono la pensione nei 60 mesi vi è la possibilità di accedere ad una riduzione oraria che non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione. Per un singolo lavoratore la riduzione oraria può, tramite accordo e nel periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato, arrivare fino al 100%.
L’impresa dovrà presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del contratto di espansione e descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.
Il progetto di formazione può ritenersi assolto dal datore anche qualora quest’ultimo abbia impartito al lavoratore l’insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, diversa da quella cui egli è adibito, anche mediante la sola applicazione pratica.
Ai lavoratori in questione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all’accordo di ricollocazione.
Gli accordi stipulati e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Il provvedimento contiene ulteriori disposizioni che riguardano:
- stanziamenti previsti con la finalità di garantire la messa a regime della riduzione delle tariffe INAIL dal 2023;
- ridefinizione degli oneri a finanziamento dell’incentivo per le assunzioni nel mezzogiorno;
- benefici contributivi per coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore a 10.000 euro annui per la realizzazione di laboratori professionalizzanti, in favore di istituzioni scolastiche secondarie e che assumono a tempo indeterminato giovani diplomati dalle medesime.