L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per
la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 32 del DL 73/2021.

Tramite l’apposito modello, i contribuenti comunicano all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei
mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche (mediante i canali dell’Agenzia o tramite il
servizio web disponibile nell’area riservata) dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con
l’indicazione delle relative motivazioni.
Si ricorda che il credito d’imposta (teorico) riconosciuto dalla norma è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di
giugno, luglio ed agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo
di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Al fine di garantire il rispetto di tale limite, l’Agenzia, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese
ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente
fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Provvedimento e allegati

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