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Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia

L’Inps con il messaggio del 18 novembre 2019 n. 4211 ha affrontato il tema della presentazione della domanda Naspi in presenza di evento di malattia o infortunio.

La malattia o l’infortunio non indennizzati dal punto di vista previdenziale intervenuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro non consentono di sospendere il termine di 68 giorni, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di Naspi. Pertanto in questi casi l’indisposizione prolungata da parte del lavoratore può causare la perdita del diritto alla disoccupazione indennizzata.

Nei casi invece dove la malattia indennizzabile da parte dell’INPS o l’infortunio sul lavoro indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di Naspi decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

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