Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 (allegato), con misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Il Decreto è vigente dal 13 marzo 2021 e prevede, tra l’altro, una serie di misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli minori.

Si riportano di seguito le misure di sostegno introdotte dall’art. 2 del Decreto, che sono applicabili fino al 30 giugno 2021.

Smart-working

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

Congedo straordinario Covid-19

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

Il beneficio in esame e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata (Legge 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per tali periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.

Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Conversione del congedo parentale ordinario in straordinario

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 o della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario Covid-19, con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Bonus baby-sitting

Alcune categorie di lavoratori (lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, lavoratori autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lavoratori dipendenti del settore sanitario), genitori di figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere, in alternativa alle misure sopra indicate, la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali,da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, malattia e quarantena del figlio.

Condizione per la fruizione del congedo straordinario e del bonus baby-sitter

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo straordinario Covid-19 o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in questione.

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