La situazione di emergenza da COVID-19 e le relative misure di contenimento devono sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento e il conseguente obbligo al risarcimento del danno.

Consentita inoltre, negli appalti pubblici, l’anticipazione del prezzo anche nei casi di consegna in via d’urgenza.

L’art. 91 del Decreto  Legge 18 marzo 2020, cd. “Cura-Italia”, reca due previsioni di particolare interesse per i rapporti contrattuali, anche relativi a lavori, forniture e servizi.

La prima riguarda la responsabilità del debitore ai sensi dell’art 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), per la quale il Decreto Legge prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse  a ritardati o omessi adempimenti.

In altri termini le misure definite dal Governo con i recenti DPCM e adottate dalle parti contrattuali, volte al contenimento della pandemia, assurgono per espressa previsione di legge a causa – da valutare di volta in volta – per affievolire  o addirittura escludere ogni responsabilità in capo al debitore per il suo ritardato o mancato adempimento.

Tale previsione può quindi giustificare il ritardato o mancato adempimento da parte dell’impresa nei contratti di appalto, come nel caso di sospensione unilaterale dei cantieri a causa delle difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di organizzare l’azienda (difficoltà di reperire strutture alberghiere o vitto in caso di trasferte, inadempimenti da parte del subappaltatore etc).

D’altro canto il secondo capoverso dell’art. 91 in commento, estende opportunamente la previsione di erogazione dell’anticipazione del 20% del prezzo del contratto pubblico (erogazione che la stazione committente è tenuta ad effettuare entro 15 gg dall’inizio dell’effettiva prestazione) anche ai casi di affidamento in via d’urgenza.

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