Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 229/2021 (c.d. DL Super Green Pass 2), che rileva, in particolare, per l’art. 2 in tema di quarantena precauzionale (contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19).

Viene previsto, infatti, che tale misura non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Tali soggetti hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Come previsto dalla legge, è stata poi emanata la circolare del Ministero della Salute (prot. 60136 del 30/12/2021) che ne ha definito le modalità attuative. Rinviando alla lettura della circolare per ogni dettaglio, si riportano, in particolare, le modalità di applicazione della quarantena per contatti stretti ad alto rischio e dell’isolamento:

Quarantena per contatto stretto (alto rischio)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti a basso rischio

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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