È entrato in vigore oggi, 22 marzo 2022, il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, cosiddetto decreto Ucraina, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 e recante le “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.

Sul fronte del caro-energia, il decreto prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare:

– alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore di cui al DM 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese diverse da quelle gasivore di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

In entrambi i casi il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate.

Inoltre, le imprese, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Per quanto concerne il caro-materiali, le risorse disponibili per gli interventi di ristoro sono incrementate di 320 milioni per il 2022.

In particolare:

– il Fondo per la prosecuzione delle opere di cui al Dl 76/2020, dedicato alle compensazioni di cui all’art. 29 del decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) è incrementato di 200 Milioni di euro per l’anno 2022;

– il Fondo per la compensazione prezzi del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) è incrementato di 120 milioni per l’anno 2022.

Infine, il decreto prevede la possibilità di anticipare fino al 50% delle quota richiesta dalle stazioni appaltanti, sulla base delle istanze di compensazione presentate dalle imprese nell’ambito del meccanismo di revisione prezzi previsto dall’art. 1-septies del decreto Sostegni-bis.

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