L’INPS, con messaggio 4580/2021, fornisce indicazioni in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 come previsto dalle nuove disposizioni introdotte con l’articolo 11 bis del D.L. n. 146/2021.

Il predetto articolo 11 bis differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Ogni elemento di ulteriore approfondimento è disponibile nel messaggio pubblicato dall’Istituto.

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