Il Ministero del Lavoro con la circolare 19/2020 (allegata) ha confermato la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette anche in caso di ricorso alla Cig con causale Covid-19 estendendo la valutazione anche alla Cig in deroga, ai fondi di solidarietà, nonché agli esodi incentivati per isopensione.

Le aziende interessate potranno beneficiare della sospensione degli obblighi, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio.

Tale sospensione vale solo negli ambiti provinciali sui quali insistono le unità produttive interessate dai provvedimenti sopra indicati, e il numero delle assunzioni obbligatorie sospese deve essere proporzionato alle sospensioni o riduzioni di orario applicate che hanno giustificato l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.

Infine, la sospensione si applica per un periodo pari a quello di durata della fruizione della Cig, al termine del quale l’obbligo si considera ripristinato.

Segue nota di Confindustria a commento.

La circolare Ministeriale n. 19 del 21 dicembre 2020

La circolare in commento generalizza la portata della risposta già destinata alla Regione Emilia-Romagna.

In estrema sintesi, il Ministero equipara la cassa integrazione per covid alle altre situazioni che, per legge o per altre pronunzie interpretative, legittimano le aziende a chiedere la sospensione dell’obbligo di assunzione.

La circolare dà atto del fatto che la sospensione degli obblighi prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 68 non è espressamente prevista per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria. Ciò nonostante, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo e in ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.

Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.

La circolare n. 2/2010, elaborata anche su istanza di Confindustria, aveva operato una ricognizione sul tema della disabilità che cogliesse alcune istanze delle imprese, tra le quali l’apertura della sospensione degli obblighi alle ipotesi di cassa ordinaria non espressamente prevista dal legislatore e, quindi, fonte di possibili disparità tra ipotesi di crisi legittimate dai medesimi presupposti.

I limiti della sospensione degli obblighi

La circolare in commento evidenzia, dunque, che la sospensione non è generalizzata, in quanto l’obbligo è sospeso:

L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si riterrà ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.

La sospensione degli obblighi

Le regole per la sospensione degli obblighi, sono dettate dall’art. 4 del Regolamento (DPR n. 333/2000). Il datore di lavoro in possesso del provvedimento amministrativo che legittima la cassa integrazione dovrà fare una comunicazione al centro per l’impiego, allegando la documentazione che concede la cassa integrazione.

Il Prospetto informativo

In vista della scadenza del 31 gennaio 2021 prevista dall’art. 9 della legge n. 68/1999 (invio del prospetto informativo), ricordiamo che occorrerà evidenziare – secondo le istruzioni che normalmente vengono emanate dal Ministero o, comunque, nelle annotazioni – i riferimenti della comunicazione inviata ai Servizi territorialmente competenti (art. 4, DPR n. 333/2000) riguardo la sospensione degli obblighi per fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Covid-19 a motivazione di eventuali scoperture degli obblighi.

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