Sula Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo scorso è stato pubblicato il decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’interno, recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Tali disposizioni si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le seguenti regole tecniche:

– decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»;

– decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere»;

– decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»;

– decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private»;

– decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;

– decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, nei suddetti impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è consentito anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety classification” o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.

Inoltre, siccome tali impianti di climatizzazione e condizionamento sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08, completa del progetto e degli allegati obbligatori, deve essere prodotta comprensiva anche del manuale di uso e manutenzione.

Tale manuale di uso e manutenzione deve essere predisposto, in lingua italiana, dall’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Le suddette disposizioni entrano in vigore il prossimo 20 giugno 2020.

Condividi l'articolo