Con il DM 25 marzo 2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 26 marzo 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato l’elenco delle attività economiche escluse dalla sospensione di cui al DPCM 22 marzo 2020.

A riguardo ricordiamo:

– sono consentite le attività industriali e commerciali corrispondenti ai codici ATECO di cui allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal DM 25 marzo 2020;

– contemporaneamente è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nel suddetto allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;

– sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Resta inteso che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per quanto riguarda le attività produttive sospese, le stesse possono invece proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Alleghiamo l’elenco aggiornato dei codici ATECO corrispondenti alle attività economiche che possono rimanere aperte e, al fine di facilitarne la lettura, riportiamo nuovamente il dettaglio delle attività economiche rientranti nel perimetro di rappresentanza di ASSISTAL per le quali è consentita la prosecuzione delle attività.

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