Nel Decreto n.18 del 17/03/2020, tra le misure adottate al fine di far fronte all’emergenza da COVID-19, di particolare rilievo è quella relativa alla possibilità, per tutte le società italiane, di rinviare l’approvazione del bilancio di esercizio di cento ottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (art.106 DL n.18).

Le disposizioni sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, nel decreto viene stabilito che l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 28 giugno 2020 (il quale, peraltro, cade di domenica).

Inoltre, viene consentito, al fine di evitare il contagio da COVID-19, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Altresì, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono prevedere, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio – solo il Notaio (o il segretario, nell’ipotesi in cui non sia richiesto l’intervento del primo) dovrà recarsi nel luogo di convocazione.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile, è prevista la possibilità per quest’ultime di esprime il voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.

In fine per quanto riguarda le società quotate, è riconosciuta la possibilità di ricorrere all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del TUF (Testo Unico delle Disposizioni in Materia Finanziaria), per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe e\o sub deleghe ai sensi del richiamato articolo 135-novies del TUF.

Condividi l'articolo