L’INPS, con messaggio n. 3389/2021, facendo seguito alla circolare n. 56/2021, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dell’art. 1, commi da 10 a 15, L. n. 178/2020, (Legge di Bilancio 2021) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, conseguentemente le indicazioni fornite dall’INPS  con il messaggio in commento riguardano le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

La durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nel messaggio vengono illustrate le modalità operative in ordine a:

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