Il decreto legislativo sulle sanzioni penali e amministrative dal Consiglio dei Ministri in secondo esame preliminare riscrive la disciplina sanzionatoria del meccanismo dell’inversione contabile, con riferimento ai criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione.
In relazione a tale aspetto la nuova norma prevede l’applicazione di una sanzione in misura fissa, compresa tra 500 e 20mila euro, nell’ipotesi in cui, a seguito di emissione di regolare fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente pur registrando il documento ai fini delle imposte dirette non pone in essere gli adempimenti connessi con l’inversione contabile.
Nessuna sanzione proporzionale sarà applicata nel caso in cui l’IVA venga assolta dal soggetto sbagliato: così come in caso di operazioni sottoposte alla regola ordinaria, la sanzione applicata va da 250 euro a 10 mila euro, a patto che l’irregolarità non sia finalizzata alla frode o all’evasione. L’imposta si considera comunque assolta e detraibile.
Viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale dal 90 al 180%, quando l’errore (applicazione dell’inversione contabile invece dell’imposta ordinaria e viceversa) è determinato da intenti fraudolenti.
Infine va segnalato che l’articolo 31 dello schema di Dlgs riscrive il comma 7 dell’articolo 21 del Dpr 633/72 prevedendo che se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti o in maniera superiore al reale, l’imposta è comunque dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.