Ai sensi del DLgs 115/08 in materia di efficienza negli usi finali dell’energia e servizi energetici, la ESCo è una “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.”
Pertanto l’acronimo ESCo (Energy Service Company) indica un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica.
Lo stesso Decreto Legislativo n. 115/08, all’art. 16, promuove un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica dei fornitori di servizi energetici prevedendo l’adozione di un’apposita norma tecnica UNI-CEI per la certificazione delle ESCo e degli esperti in gestione dell’energia (EGE).
In attuazione di tale decreto è stata quindi pubblicata la norma UNI CEI 11352 “Gestione dell’Energia. Società che forniscono servizi energetici (ESCo). Requisiti Generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti” che dal 17 aprile 2014 integra e sostituisce la precedente versione del 2010.
In particolare, tale norma descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCo deve possedere per poter offrire servizi di efficienza energetica conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati, nonché una lista di controllo per la verifica delle capacità della ESCo e i contenuti minimi dell’offerta contrattuale relativa al servizio di miglioramento dell’efficienza energetica.
La certificazione secondo lo standard UNI CEI 11352:2014 è al momento un requisito volontario.
Tuttavia occorre precisare che a partire da luglio 2016 solo le ESCo certificate possono accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi e possono eseguire le diagnosi energetiche valide ai fini dell’obbligo di cui al DLgs 102/14 riguardante le grandi imprese e quelle energivore.
Infine è rilevante segnalare che tale certificazione può rappresentare un valore aggiunto notevole per quelle imprese che operano con il settore pubblico: il DM 7 marzo 2012, infatti, prevede un percorso agevolato per le ESCo certificate in caso di partecipazione a gare d’appalto della Pubblica Amministrazione per l’affidamento di taluni servizi (illuminazione e forza motrice, mobilità elettrica e riscaldamento/raffrescamento) affinché i relativi contratti d’appalto possano essere definiti verdi.