Il Garante della Privacy, con nota del 24 gennaio 2023, ha fornito un’interpretazione sistematica delle disposizioni del D.lgs. n. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati, con specifico riferimento agli aspetti riguardanti gli obblighi informativi qualora il datore di lavoro utilizzi “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”.

Poiché le nuove disposizioni di legge presentano profili rilevanti in materia di protezione dei dati, in quanto l’impiego dei predetti sistemi dà luogo a “trattamenti” di dati personali, riferiti a “interessati”, identificati o identificabili (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento) nel contesto lavorativo, tale disciplina di settore deve essere necessariamente coordinata, in sede applicativa, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’impiego di sistemi di monitoraggio particolarmente invasivi, quali, ad esempio, “software per il riconoscimento emotivo”, “strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning”, nonché “sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking”, pone un tema di liceità dei trattamenti di dati personali effettuati mediante gli stessi, tenuto conto della disciplina di settore in materia di impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

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