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Il Consiglio di Stato annulla il procedimento del GSE che annullava la qualifica CAR

Con la sentenza n.4094/2016 pubblicata il 5 ottobre scorso, la sezione quarta del Consiglio di Stato annulla il provvedimento del GSE che annullava il riconoscimento della qualifica CAR con conseguente annullamento dei benefici economici riconosciuti ai sensi del DM 5 settembre 2011.

“L’annullamento del beneficio non sarebbe disceso dall’accertamento dell’entità del malfunzionamento dei sistemi di misurazione della produzione di energia, ma sarebbe originato dall’acclarata difformità della situazione rappresentata dalla ESCo rispetto a quanto appurato in sede di verifica, di talchè la natura e la rilevanza del malfunzionamento non inciderebbero affatto, giacchè la problematica ha influito sulla impossibilità di ottenere una misurazione effettiva della produzione.”

“La fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del 4° comma del richiamato art. 11, il quale non consente al GSE di annullare il riconoscimento come unità cogenerative ad alto rendimento, né di revocare tout court i benefici.

L’art. 11 c. 4 del D.M. 5 settembre 2011, infatti, invita l’operatore economico ad intervenire sul ripristino del funzionamento dei sistemi di misurazione, ma non legittima il GSE a revocare una qualifica oramai riconosciuta, per di più con effetto retroattivo e tanto meno legittima il GSE a revocare le agevolazioni, senza prima avere accertato che l’impianto, al di là dei malfunzionamenti dei misuratori, abbia conseguito o meno gli obiettivi imposti dalla legge.”

Il Consiglio di Stato precisa inoltre che “non si possono confondere le ipotesi di cui al 3° comma dell’art. 11 D.M. cit. – che presuppongono l’accertamento della responsabilità del gestore e che attengono a difformità strutturali dell’impianto, volutamente sottaciute – con quelle di cui al 4° comma, vale a dire con le ipotesi di avarie e malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del gestore.”

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