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Impianti ad energia rinnovabile

Il decreto legislativo 28/2011, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, prevede a partire dal 2013 una qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi ad energia rinnovabile su piccola scala quali:

  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
  • sistemi solari fotovoltaici;
  • sistemi solari termici;
  • sistemi geotermici a bassa entalpia;
  • pompe di calore.

L’art. 15 prevede, in particolare, che la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria dei suddetti sistemi, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Tale qualificazione ha una durata limitata nel tempo ed il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento.

Le Linee guida successivamente adottate in Conferenza delle Regioni hanno chiarito che, a prescindere dal modo di acquisizione dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008, il corso di aggiornamento stesso ha una durata minima di 16 ore e deve avvenire a cadenza triennale.

Considerato che la formazione dell’“installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER” è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per ulteriori indicazioni si rimanda alle specifiche delibere regionali.

Per informazioni sui corsi è possibile contattare l’Area Formazione di ASSISTAL all’indirizzo formazione@assistal.it

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