Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20/03/2012 è stato pubblicato il DPR 27 gennaio 2012, n. 43, “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” (entrata in vigore il 5 maggio 2012).
Tale regolamento disciplina le procedure per il conseguimento del cosiddetto “patentino” nonché quelle per la designazione degli organismi di certificazione.
Ai fini del rilascio della certificazione, la Commissione europea ha già stabilito con Regolamenti del 2008, specifici per ogni settore di attività, i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere valutate (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008).
L’obbligo di certificazione riguarda, in particolare, le persone e le imprese che svolgono le seguenti attività:
1. Persone
2. Imprese
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
La certificazione, che ha durata 10 anni per le persone e 5 anni per le imprese, è affidata agli enti di certificazione delle persone accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e agli enti di certificazione delle imprese accreditati ai sensi della norma EN 45011.
Il suddetto certificato viene rilasciato alle persone a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti 303/2008(refrigerazione) e 304/2008(antincendio).
La certificazione delle imprese avviene sulla base del possesso di specifici requisiti (impiego di personale certificato, possesso di strumenti e procedure idonee etc.) di cui all’allegato B.2.1 dello stesso decreto.
Certificato provvisorio
Le persone e le imprese che svolgono le attività di cui alle suddette lettere a e b, per le persone, e a e b, per le imprese, possono avvalersi di un certificato provvisorio di 6 mesi inviando apposita domanda alla Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa oppure ove risiede la persona fisica.
Tale domanda deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro e deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante:
La competente Camera di commercio rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dalla domanda e aggiorna il Registro.
A tal proposito si informa che il fac-simile di domanda di certificazione provvisoria sarà pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente, previo avviso in gazzetta ufficiale.
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
Il DPR n.43 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente (MATTM) di un Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate che sarà gestito dalle Camere di Commercio.
L’iscrizione al Registro, che è condizione necessaria ai fini della certificazione/attestazione, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua istituzione.
Anche in tal caso il fac-simile di domanda di iscrizione al Registro sarà pubblicata sul sito web del MATTM, previo avviso in gazzetta ufficiale.
“Registro dell’Apparecchiatura” e “Registro del Sistema”
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro dell’Apparecchiatura”.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro del Sistema”.
Il formato del registro e le modalita’ della loro messa a disposizione saranno pubblicati sul sito web del MATTM, previo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Esenzioni
La certificazione di cui sopra non è obbligatoria per la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e’ inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformita’ all’articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al regolamento (CE) n. 303/2008.
Dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno
Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonche’ dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro.
I dati e il formato relativi alla dichiarazione saranno pubblicati sul sito web del MATTM, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.