Con il decreto n. 8224 del 16/06/2021, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 25 del 21 giugno 2021, la Regione Lombardia ha fornito nuove disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.G.R. XI/3502 del 05.08.2020.

Le disposizioni di cui sopra sostituiscono quelle approvate con decreto dirigenziale n. 11785 del 23.12.2015.

Di seguito si riportano le principali novità e precisazioni contenute nel provvedimento:

I Rapporti di controllo tecnico, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020 al punto 15 comma 5, devono essere registrati a Catasto ogni volta che viene effettuato un intervento di manutenzione, secondo le frequenze previste al punto 14 comma 4 della medesima delibera per tali interventi. Sono esclusi dalla suddetta registrazione le valutazioni sul rendimento energetico svolte a metà della stagione di riscaldamento, previsti per talune tipologie di impianti nella tabella sopra citata.

La mancata registrazione dei Rapporti di controllo tecnico come sopra indicato, a prescindere che abbiano valore di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, espone il soggetto previsto per tale operazione alla medesima sanzione per la mancata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.

Il Catasto recupera, in automatico, le quote di contributo previste solo nei casi in cui la registrazione del Rapporto di controllo tecnico coincida con la trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. Tuttavia, qualora il controllo con Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione venga anticipato rispetto alla scadenza naturale, è possibile far decorrere la validità della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione dalla data di tale controllo autorizzando esplicitamente il Catasto al recupero dei contributi in anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Nel caso un operatore si trovi ad intervenire su un impianto dotato fisicamente di Targa senza che questa sia poi stata registrata a CURIT, può richiedere la registrazione del Codice Targa impianto all’Autorità competente. L’Autorità competente, una volta trascorso il periodo complessivo entro il quale doveva essere trasmessa la registrazione della Targa a Catasto, dovrà registrare la Targa nella scheda relativa all’impianto indicato ed avviare il procedimento sanzionatorio verso l’operatore inadempiente.

La possibilità di targare nuovamente un impianto nei casi in cui non siano più disponibili le Targhe di scorta, come previsto dal comma 4 del punto 6 della Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020, non è ammessa se sul generatore sottoposto a manutenzione è ancora applicata fisicamente la Targa impianto.

Se il generatore dove è posta la Targa impianto viene sostituito o non dispone fisicamente di Targa e non sono più disponibili le Targhe di scorta, allora è possibile targare nuovamente l’impianto.

La Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, recependo le modifiche apportate al D. Lgs. 102/2014 dal D. Lgs. 73/2020, ha previsto che la suddivisione delle spese complessive tra gli utenti finali debba essere effettuata attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Si precisa che, qualora sia stata adottata in passato la metodologia di suddivisione delle spese prevista dalla UNI 10200, non è necessario modificare il regolamento adottato, a meno che non sia stata avanzata una richiesta di modifica. Tuttavia, le quote di consumi volontari non possono, in ogni caso, essere inferiori al 50%.

Le Autorità competenti hanno in carico la funzione di accertare l’applicazione delle disposizioni in merito l’applicazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più unità immobiliari, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020 al punto 19 comma 12. Tale ispezione è volta a verificare:

– l’effettiva installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione ed il relativo riparto delle spese che allochi almeno il 50% ai consumi volontari;

– la presenza di una relazione tecnica o tecnico-economica secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 15459, in caso di assenza di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione;

– la data di installazione dei sistemi di cui sopra e della relativa introduzione di un sistema per la suddivisione delle spese di climatizzazione, qualora il condominio intenda avvalersi della deroga di cui all’art. 9, comma 5, lettera d), ultimo periodo del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 e ss.mm.ii.

Per quanto concerne la casistica in cui i sistemi in oggetto siano stati installati, l’ispezione è volta a verificare visivamente l’installazione in almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora l’impianto sia a servizio di più edifici appartenenti al medesimo complesso, occorre che il campione contempli almeno un’unità per ogni edificio. Nei casi di contabilizzazione indiretta deve essere verificata la presenza dei ripartitori, mentre, nei casi di contabilizzazione diretta, deve essere accertata la presenza dei contabilizzatori.

Come previsto dal comma 4 punto 19 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, qualora l’impianto oggetto di ispezione non abbia raggiunto il rendimento minimo previsto al punto 14 della Delibera stessa, il Responsabile dell’impianto è tenuto ad assicurare l’esecuzione degli interventi necessari al ripristino del suddetto rendimento nei termini previsti dall’Autorità competente, che dovrà essere prontamente informata. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il suddetto rendimento, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore entro 180 giorni dall’ispezione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell’impianto di sottoscrivere il Rapporto di ispezione non inficia il Rapporto stesso, come previsto dal comma 6 punto 19 della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020. Tuttavia, l’ispettore è tenuto a riportare nelle note del medesimo rapporto tale volontà del Responsabile e la relativa motivazione.

Come indicato al punto 10 comma 14 della Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l’impianto sono stati sottoposti a controllo, accertandone la regolare funzionalità. In tali casi, la data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell’impianto. L’eccezione prevista al comma 18 del medesimo punto, ovvero che i generatori di diversa tipologia possono essere sottoposti a manutenzione da operatori differenti, prevede comunque la chiusura della manutenzione per tipologia di generatori. Pertanto, l’attività può intendersi conclusa quanto tutti i generatori appartenenti alla stessa tipologia sono stati sottoposti a manutenzione e la data controllo da riportare sui relativi rapporti sarà quella in cui l’ultimo generatore della tipologia di appartenenza è stato controllato.

Per la gestione degli impianti termici costituiti da apparecchiature contenenti o destinate a contenere gas fluorurati, occorre rispettare quanto disposto dal DPR 146/2018. In particolare, le imprese e le persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di ricerca delle perdite e recupero dei gas, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008 per gli impianti di cui all’art. 1 c. 2 lettera c) e all’abilitazione per l’installazione e la manutenzione straordinaria di impianti a fonte di energia rinnovabile, hanno l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, con certificazione rilasciata da un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell’Ambiente.

L’impresa, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, di primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, o di smantellamento delle apparecchiature, deve comunicare l’intervento stesso alla Banca dati F-Gas.

Le operazioni a carico del manutentore nel caso di impianto non idoneo al funzionamento per i casi di rischio grave e di immediato pericolo, sono da effettuarsi nella loro interezza: segnalazione al responsabile dell’impianto delle condizioni di rischio, diffida dall’utilizzo dell’impianto, messa fuori servizio e tempestiva trasmissione all’Amministrazione Comunale del Rapporto di controllo tecnico. Nel Rapporto di controllo tecnico devono essere indicate, alla voce “Prescrizioni”, le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. In particolare, nel caso di impianti a gas, le operazioni tecniche e le procedure sono da eseguire secondo quanto previsto dalla norma UNI 10738 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”.

Sulla base dei chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso le FAQ sugli impianti termici, la valutazione del rendimento dei generatori di calore è riferita agli impianti destinati alla climatizzazione invernale. Pertanto, i generatori di calore al servizio di impianti termici destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria e rientranti nell’ambito di applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020, non sono soggetti al rispetto dei rendimenti minimi previsti al puto 14 comma 13 della Delibera medesima. Le misurazioni dei parametri di rendimento dei generatori vanno comunque effettuate in presenza di una norma tecnica che ne indichi procedura e metodologia.

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