È entrato in vigore oggi, 29 aprile 2022, la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2022) che prevede le seguenti nuove disposizioni sugli impianti termici:

Requisiti degli impianti termici

Le pompe di calore a gas rientrano tra le tipologie di generatori che, unitamente ai generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da  una  pompa di calore, benché installati dopo il 31 agosto 2013, non devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente di cui all’art. 5 comma 9-bis lettera e) del DPR 412/93 e s.m.i.

Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici pubblici

Il nuovo art. 19-quater prevede che, al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al DPR 74/2013 (ovvero gli edifici adibiti a  ospedali,  cliniche  o  case  di  cura  e assimilabili), non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

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