L’art. 66 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd Decreto Rilancio, introduce nuove disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

La norma prevede, al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, la definizione di nuovi criteri semplificati di validazione per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti dispositivi, in deroga alle norme vigenti, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare:

– Per le mascherine chirurgiche, tali criteri, attesi entro il 29 luglio 2020, saranno definiti da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell’ISS, che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell’ACCREDIA, da un rappresentante dell’UNI e da un rappresentante degli organismi notificati.

– Per i dispositivi di protezione individuale, tali criteri, anch’essi attesi entro il 29 luglio 2020, saranno definiti da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell’INAIL, che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell’ACCREDIA, da un rappresentante dell’UNI e da un rappresentante degli organismi notificati.

Entro il 3 agosto 2020 le regioni dovranno definire le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale e individuare le strutture competenti per la validazione. Pertanto l’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino a tale data, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

  
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