Criticità per la previsione di rimborso, a carico dell’aggiudicatario, per i costi sostenuti dall’Ente appaltante relativi alle pubblicazioni degli atti di gara.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, il DECRETO 2 dicembre 2016 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Il decreto, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il decreto individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Risulta critica la previsione dell’obbligo di rimborso, a carico della impresa aggiudicataria, delle spese obbligatorie per la pubblicazione dei documenti di gara sostenuti dall’ente (art. 5, comma 2), per cui è bene sempre considerare, in sede di offerta, che in caso di aggiudicazione si dovrà tener conto di tali costi.
Appare evidente che i documenti di gara devono opportunamente indicare l’ammontare di tali oneri ed in caso contrario, è sempre opportuno chiedere chiarimenti all’ente per la corretta formulazione dell’offerta.
Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2017, seppur pubblicato in G.U. in data 25 gennaio u.s.; pertanto, secondo i principi generali, non può essere applicato alle procedure in corso per le quali è stata presentata offerta prima del 25 gennaio u.s.
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